p.g.s. LAUS

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA (PGS)

 

 Sede sociale e indirizzo fiscale: via Madre Cabrini 6

Email: segreteria.pgslaus@gmail.com

 

 STATUTO

 

Articolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E COLORI SOCIALI

 

 1. Il presente statuto disciplina l’attività ed il funzionamento dell’associazione denominata “p.g.s.  LAUS”, associazione sportiva dilettantistica, esistente dal 1972 e registrata formalmente il 30 giugno 1998 presso l’Ufficio del Registro di Lodi (numero 6674 serie 3), ai sensi dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché delle vigenti leggi in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

2. L’associazione p.g.s. LAUS, si ispira e si conforma ai principi dell'associazionismo sportivo dilettantistico nonché a quelli di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e condivide, in particolare, le finalità dell’Associazione Nazionale “POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE” (“P.G.S.”), costituita con atto del 9 novembre 1967 rep. 36226 presso il dott. V. Pompili, notaio in Roma.

3. L’associazione p.g.s. LAUS è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate ai principi di non discriminazione e di democraticità, nonché di uguaglianza dei diritti di tutti i soci e di elettività delle cariche associative, ponendo chiunque in condizioni di pari opportunità. Essa, in quanto associazione sportiva dilettantistica, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15 luglio 2004 e successive modificazioni, nonché agli statuti, ai regolamenti e alle deliberazioni del Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, dell’Associazione Nazionale “POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE” (“P.G.S.”), e di altri enti di promozione sportiva o federazioni sportive riconosciuti dal CONI a cui essa deliberasse di affiliarsi nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente statuto.

4. L’associazione p.g.s. LAUS ha sede in Lodi, via Madre Cabrini 6.

5. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

6. I colori sociali sono il blu ed il bianco.

 

 

Articolo 2

COLLOCAZIONE

 

1. L’associazione p.g.s. LAUS, per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:

a) nel mondo salesiano, rappresentato, nella Diocesi di Lodi, dalla Scuola paritaria Maria Ausiliatrice, e nell’oratorio della Parrocchia S. Francesca Cabrini, via Madre Cabrini n 2 26900 Lodi LO: in tale ambito offre il proprio progetto educativo mediante l’attività sportiva e partecipa agli altri programmi in collaborazione con la comunità salesiana della scuola e coi sacerdoti della parrocchia.

b) nel mondo sportivo italiano come associazione sportiva dilettantistica, con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva;

c) nel mondo civile e sociale dove si elabora e realizza la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero, offrendo il messaggio di Don Bosco.

 

 

 Articolo 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

1. L’associazione p.g.s. LAUS si propone finalità educative, culturali, ricreative, formative allo scopo di:

a) concorrere in modo graduale alla formazione integrale e sociale della gioventù valorizzando la risposta educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;

b) sviluppare le dimensioni educative e culturali dell’attività sportiva all’interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana dei valori e della vita, al Sistema Preventivo di Don Bosco ed agli apporti della tradizione educativa salesiana;

c) raggiungere attraverso gli iscritti, le loro famiglie per condividere insieme il progetto educativo;

d) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di una responsabile gestione del tempo libero e delle proprie capacità;

e) favorire, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti delle istituzioni richiamate all’articolo 1, comma 3, la formazione di istruttori ed allenatori e la collaborazione con altre associazioni sportive dilettantistiche ovvero agenzie educative operanti sul territorio.

2. L'associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro, e si propone di svolgere attività di utilità sociale ed educativa nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Le disposizioni che regolano il funzionamento dell’associazione si ispirano ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

 

 

 Articolo 4

ATTIVITÀ

 

1. Per conseguire le proprie finalità, l’associazione p.g.s. LAUS promuove, coordina e realizza attività specifiche nell’area dello sport e del tempo libero.

2. In particolare, sul piano operativo, si propone di:

a) promuovere e realizzare piani annuali e pluriennali di attività e manifestazioni in favore degli operatori e degli atleti propri tesserati, in coordinamento con altre iniziative parrocchiali e del territorio locale;

b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, partecipando in particolare alle iniziative degli enti di cui all’articolo 1, comma 3;

c) predisporre la partecipazione dei propri tesserati, secondo il loro ruolo specifico ai programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, in particolare a quelli promossi dall’Associazione Nazionale “POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE” (“P.G.S.”) e dal Centro Sportivo Italiano (C.S.I.);

d) aderire alle iniziative di studio, di ricerca, di sperimentazione educativa e di documentazione promosse sul territorio nell’ambito delle proprie finalità;

e) intrattenere rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con altri organismi ed associazioni operanti nel mondo dello sport;

f) divulgare opportunamente la propria attività presso gli organismi salesiani e parrocchiali, nonché presso le istituzioni pubbliche locali;

g) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali dell’associazione, curandone la distribuzione nel rispetto delle vigenti normative;

h) organizzare incontri, ritrovi, e feste fra i Soci;

i) accogliere iniziative culturali e ricreative nel campo del tempo libero, collaborando alle stesse purché in accordo con le proprie finalità.

3. L’associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati utili a sviluppare le attività e le finalità dell’associazione, nonché attinenti all’utilizzo o alla gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l’associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi utili a sostenere l’attività dell’associazione.

 

 

Articolo 5

VOLONTARIATO

 

1. Nel contesto del suo progetto l'Associazione p.g.s. LAUS si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo promuovendo lo stile ed il sistema educativo di Don Bosco. A tal fine:

a) riconosce la validità del volontariato nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;

b) cura la professionalità dei volontari, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione, nonché la sintonia con l’educazione salesiana.

2. L’associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti ed intende egualmente coinvolgere, per il loro imprescindibile ruolo educativo, i genitori dei minori tesserati.

3. L’associazione non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non in casi specifici e particolari utili ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. In tale caso le prestazioni professionali richieste e rese nell’ambito di attività organizzate, promosse o realizzate dall’associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell’associazione medesima, saranno retribuite secondo modalità previste dalla legislazione in vigore.

4. Ogni carica elettiva ricoperta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e sostenute in nome e per conto dell'associazione. Parimenti ogni incarico svolto dai soci e tesserati, fatti salvi i limitati casi previsti dal comma 3, è svolto a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e sostenute in nome e per conto dell'associazione.

 

 

 Articolo 6

SOCI E DOMANDA DI AMMISSIONE

 

1. Possono essere soci dell’associazione p.g.s. LAUS tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Non vi sono limiti circa il numero di soci.

2. L'ammissione all’associazione avviene a richiesta dell’aspirante socio ed è deliberata, possibilmente entro sessanta giorni dal ricevimento dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

3. Possono essere nominati soci onorari coloro i quali, non facendo parte dell’associazione, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. La nomina a socio onorario è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

 

 

   Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività associative, all’elettorato attivo e passivo e alle cariche associative nei termini e nei modi previsti dal presente statuto. L’adesione all’associazione comporta, per i soli soci di maggiore di età, il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto dei requisiti di cui al presente statuto. Il socio minorenne, anche tramite il proprio genitore o tutore, può prendere parte all’Assemblea dei soci, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, e può richiedere al Presidente che gli sia data la parola.

2. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell’Associazione, di osservare il presente statuto e le regole dettate degli enti ed associazioni ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le decisioni degli organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

4. La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’Associazione.

5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

6. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

 

 Articolo 8

RECESSIONE, DECADENZA, ESCLUSIONE DEI SOCI

 

1. Ogni socio è libero di recedere in qualsiasi momento dall’associazione p.g.s. LAUS, presentando le proprie dimissioni al Presidente dell’associazione. Il recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale la dimissione è stata presentata.

2. Sono dichiarati decaduti i soci che rientrino in uno dei seguenti casi:

a) socio che da almeno 1 anno, ha cessato di svolgere l’attività di cui all’art. 4 del presente Statuto; b) socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale dovuta entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine assegnatogli dallo stesso Consiglio Direttivo;

c) che, senza giustificazione, manchi per almeno quattro volte consecutive alle riunioni degli organi societari in cui è convocato.

3. Il socio può essere escluso dall’associazione quando ponga in essere comportamenti che provocano danni all'immagine dell’associazione ovvero gravemente contrari alle finalità dell’associazione stabilite dal presente statuto.

4. La decadenza e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato e devono essere comunicate al socio unitamente alle motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. A fronte di particolari e motivati casi il Consiglio direttivo può considerare di non applicare la decadenza prevista dalla lettere b) del comma 2.

5. Contro il provvedimento di esclusione di cui al comma 3, il socio può presentare ricorso avanti l'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla sua comunicazione all’interessato. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. In tale caso il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L'associato escluso non può essere più ammesso all’associazione.

 

 

 Articolo 9

ORGANI ASSOCIATIVI

 

1. Gli Organi dell’associazione p.g.s. LAUS sono:

a) Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) la Delegata Salesiana.

 

 

 Articolo 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci dell’associazione p.g.s. LAUS, costituisce il massimo organo deliberativo dell'associazione e rappresenta l’universalità degli associati. Le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione ovvero in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta l'anno per:

a) approvare i rendiconti economico-finanziari su proposta del Consiglio Direttivo;

b) eleggere, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, nonché la Delegata Salesiana;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti, fatti salvi i casi di cui all’articolo 11, commi 6 e 7;

d) discutere ed approvare il piano annuale della attività sportiva su proposta del Consiglio Direttivo;

e) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

4. L’Assemblea dei soci in sessione straordinaria è convocata:

a) per gravi motivi o per lo scioglimento dell’associazione p.g.s. LAUS;

b) per la modifica dello Statuto dell’associazione p.g.s. LAUS;

c) quando ne facciano domanda, indicando l’argomento o gli argomenti da trattare, almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta di convocazione;

d) per dimissioni congiunte della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo;

e) quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria dei Soci, nei casi previsti dai precedenti punti c), d) e e) deve essere convocata entro quindici giorni e svolta entro i successivi trenta giorni.

5. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante avviso, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (posta ordinaria, telegramma, lettera raccomandata a/r, fax; messaggio di posta elettronica) e affissione dello stesso in maniera ben visibile presso la sede dell’associazione p.g.s. LAUS e in ogni altro luogo ritenuto utile. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora salvo nei casi stabiliti al comma 8 per i quali l’intervallo deve essere almeno di ventiquattro ore.

6. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

7. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, fatto salvo quanto stabilito al comma 8, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. L’Assemblea in sessione straordinaria convocata per la modifica dello Statuto dell’associazione p.g.s. LAUS è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, verificata la presenza del numero legale. L’Assemblea in sessione straordinaria convocata per lo scioglimento dell’associazione p.g.s. LAUS è regolarmente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento è adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, verificata la presenza del numero legale.

9. Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere Assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

10. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’associazione, l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente ovvero, in caso di assenza ed impedimento anche di quest’ultimo, dal socio componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente coordina le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

11. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

 

 Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell’associazione p.g.s. LAUS, nonché garante della fedeltà allo Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell’Assemblea dei soci. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a) l’elezione, nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, del Presidente dell’associazione p.g.s. LAUS e di un Vicepresidente;

b) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di ottobre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;

c) la promozione e l’attuazione, nell’ambito di competenza, delle attività di cui all’art. 4 del presente Statuto, nonché la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

d) la fissazione delle quote associative;

e) la deliberazione in merito all’ammissione di nuovi soci, nonché i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli stessi;

f) le decisioni relative alle attività e ai servizi da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;

g) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;

h) la designazione di propri rappresentanti nei vari enti od organismi sportivi di riferimento ovvero l’autorizzazione alla stipulazione di accordi e convenzioni con altri enti ed associazioni;

h) la predisposizione di proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

i) la ratifica di atti urgenti e improrogabili adottati dal Presidente, nonché la redazione e approvazione di regolamenti amministrativi per il funzionamento dell’associazione;

l) la facoltà di nominare, anche al proprio interno, un segretario e un tesoriere dell’associazione, nonché di delegare parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo al Presidente ovvero di conferire a soci esterni al Consiglio Direttivo lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

m) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

4. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell’associazione almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo riterrà necessario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti. Nel caso di parità in una votazione prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione, ove non membri eletti del Consiglio Direttivo, nonché, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, la Delegata salesiana.

6. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato quadriennale venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo che non configurano l’ipotesi del comma 7, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lett. c).

7. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il componente del Consiglio Direttivo più anziano, dovrà convocare entro quindici giorni l’Assemblea in sessione straordinaria ai sensi dell’articolo 10, comma 4 lett. d) che si terrà entro i successivi trenta giorni, curando l’ordinaria amministrazione.

 

 

 Articolo 12

IL PRESIDENTE

 

1. Il Presidente dell’associazione p.g.s. LAUS è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.

2. Il Presidente:

a) dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali;

b) ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione;

c) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e predispone i relativi ordini del giorno;

d) vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

3.. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo provvede all’elezione di un nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

 

 

 Art. 13

DELEGATA SALESIANA

 

1. La Delegata Salesiana viene eletta dall’Assemblea dei soci su proposta della comunità salesiana di Don Bosco di Lodi delle Figlie di Maria ausiliatrice.

2. La Delegata Salesiana ha il compito di:

a) promuovere la formazione integrale degli animatori, degli operatori e degli allenatori dell’associazione nello stile salesiano;

b) collaborare con gli organi associativi e i soggetti previsti nella lettera a) per programmare ed attuare un cammino educativo per gli atleti teso a promuovere la maturazione della personalità umana e cristiana;

c) stimolare l’associazione affinché la formazione dei soci sia effettivamente assunta nella programmazione ed attività annuale;

d) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e senza effetti sul numero legale.

e) favorire i contatti e fare da raccordo con l’Associazione Nazionale “POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE” (“P.G.S.”).

 

 

 Art. 14

VICEPRESIDENTE

 

1. Il Vicepresidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

 

 Art. 15

INCARICHI ASSOCIATIVI

 

1. Il Consiglio Direttivo se lo ritiene necessario può affidare gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Direttore Tecnico. Qualora tali incarichi siano assunti da soggetti non appartenenti al Consiglio Direttivo, essi vi parteciperanno con funzione consultiva. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta dei relativi libri, registri e schedari. Predispone e cura la corrispondenza secondo le direttive del Presidente. Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella predisposizione e verifica dell’attività contrattuale dell’associazione.

3: Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione, redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo e debitamente firmate ed autorizzate dal Presidente. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, tenendo informato il Presidente ed Consiglio Direttivo.

4. Il Direttore Tecnico cura e organizza l’attività sportiva; coordina l’azione specifica degli allenatori delle singole squadre e ne promuove l’aggiornamento tecnico; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nel reperimento delle palestre e delle attrezzature occorrenti per le diverse attività; intrattiene le relazioni ed assicura il raccordo tecnico, per quanto di competenza, tra l’associazione e le istituzioni ed i soggetti richiamati all’articolo 1, comma 3. Ogni anno il Direttore Tecnico predispone la relazione tecnica consultiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Direttivo.

 

 

 Art. 16

PATRIMONIO

 

1. Il patrimonio dall’associazione p.g.s. LAUS, associazione sportiva dilettantistica, è costituito dalle quote associative, dalle attrezzature di proprietà occorrenti per l’esercizio dell’attività, da eventuali beni, mobili ed immobili di proprietà del associazione sportiva dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, dai contributi di enti pubblici o privati, dai lasciti, donazioni, atti di liberalità, dai proventi delle varie attività sportive, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’associazione stessa e dalle entrate connesse all’attività istituzionale. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci non saranno rimborsati. In caso di scioglimento si procede come previsto nell’articolo 20.

 

 Art. 17

RENDICONTO ECONOMICO E BILANCIO

 

1. L’esercizio finanziario inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno. Alla fine dell’esercizio, entro il 31 ottobre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci, per l’approvazione, il rendiconto economico di gestione con la situazione patrimoniale. L’attività amministrativa e finanziaria dovrà essere gestita secondo le norme vigenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte per legge. L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere destinato al finanziamento delle attività degli esercizi successivi per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

 

 

 Art. 18

INELEGGIBILITA’ – INCOMPATIBILITÀ

 

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

L’eletto che si venga a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l’opzione entro trenta giorni.

 

 

 Art. 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione p.g.s. LAUS ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un conciliatore, o di un arbitro, costituito secondo le regole previste dalla Federazione e/o dell’ente di appartenenza. Il Consiglio Direttivo può in ogni caso concedere la deroga e l’autorizzazione ad adire l’Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi con l’attività dell’associazione. Trascorso il termine di trenta giorni senza che il Consiglio Direttivo si sia pronunciato sulla richiesta, la deroga si intende concessa.

 

 

 Art. 20

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

 

1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione p.g.s. LAUS occorre procedere ai sensi dell’art. 10, commi 4, lett a) e 8. Nel caso l’Assemblea dei soci deliberi lo scioglimento dovrà anche stabilire la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori di cui almeno uno dovrà essere professionista iscritto all’albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti. Gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

 Art. 21

NORMA FINALE

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano associazioni senza finalità di lucro ed in particolare l’associazionismo sportivo dilettantistico, lo Statuto degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nonché le disposizioni del Codice Civile.

 

 

Lodi, Statuto adottato nell’Assemblea del 2015.